venerdì 27 febbraio 2009

Vittoria a tavolino per il Mottola

--- gare del 1/ 2/2009 ---
reclami
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con reclamo inoltrato il 9 febbraio 2009, ritualmente trasmesso alla controparte, la società a.s.d. mottola invocava l’adozione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 a carico della pol. san pancrazio;
che il gravame stigmatizza l’utilizzazione dal 1° minuto del primo tempo del tesserato edjekpan mathieu guerin ritenuto in posizione irregolare;
che con proprie controdeduzioni del 18 febbraio 2009 la pol. san pancrazio eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omesso preannuncio del medesimo, inammissibilità per mancato invio al giudice sportivo della copia della ricevuta di spedizione alla controinteressata, assenza di colpa della società nell’erroneo tesseramento del giocatore succitato;
che l’art. 46 comma 3 codice di giustizia sportiva non prevede per i reclami inerenti la posizione dei tesserati che i medesimi debbano essere preannunciati ma la semplice proposizione nel termine di sette giorni dallo svolgimento dalla gara;
che la a.s.d. mottola ha ritualmente allegato al reclamo la ricevuta di spedizione del medesimo alla società controinteressata;
che la segreteria amministrativa del comitato regionale puglia l.n.d., con propria nota prot. 336/dm dell’11 febbraio 2009, ha attestato che il calciatore edjekpan mathieu guerin risulta tesserato con la pol. boys brindisi calcio dal 10 settembre 2008;
tanto premesso
delibera
di accogliere il reclamo proposto dalla a.s.d. mottola e, per l’effetto, dichiarare la posizione irregolare del tesserato edjekpan mathieu guerin in relazione alla gara a.s.d. mottola - pol. san pancrazio dell’1 febbraio 2009;
di comminare alla pol. san pancrazio la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della a.s.d. mottola.

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